IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 355 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per la decisione alla udienza
 camerale del 25 maggio 1995;
   Sulla richiesta  di  riesame  proposta  nell'interesse  di  Carelli
 Santo,  nato  il  10  ottobre  1939,  in atto detenuto presso la casa
 circondariale di Cosenza,  avverso  la  ordinanza  applicativa  della
 misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di Catanzaro in data 12
 aprile 1995;
   Sentito il difensore, avv. Emanuele Monte  esaminati  gli  atti  di
 causa;
   Udito il relatore;
   Premette:  con  ordinanza  del  12  aprile  1995  il giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il  locale   tribunale   ha   disposto
 l'applicazione  della  misura  custodiale  carceraria  nei  confronti
 dell'odierno riesaminante, per il delitto di cui agli artt. 110, 112,
 n. 2), 629, primo e secondo comma, in relazione all'art.  628,  terzo
 comma, n. 3) del c.p., 7 della legge n. 203/91 reato relativamente al
 quale  e'  stato  disposto  rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di
 Castrovillari, dallo stesso giudice,  come  da  decreto  indicato  in
 atti.
   Avverso  detta  ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da
 parte del difensore avv. Emanuele Monte con atto del 3 maggio 1995.
   Con nota in data 19 maggio 1995 il pubblico ministero ha  trasmesso
 gli atti.
   All'odierna  udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 riesame, celebrata in assenza del  p.m.,  il  difensore  ha  prodotto
 l'avviso  di  deposito  della  ordinanza  che  ha  disposto la misura
 coercitiva ed ha concluso postulando l'accoglimento del gravame.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva: